IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista  la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle
denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;
  Vista  la  legge  5  gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli
articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;
  Visto  il  proprio  decreto 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme
regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;
  Visto   il  proprio  decreto  30  ottobre  1955,  n.  1269,  ed  in
particolare  l'art.  2,  con  il  quale  e'  stata  riconosciuta   la
denominazione tipica del formaggio "Taleggio";
  Vista la domanda presentata dagli interessati tendente ad ottenere,
a termini dell'art. 3 della citata legge 10 aprile 1954, n.  125,  il
riconoscimento della denominazione di origine del detto "Taleggio";
  Visto  il  parere  favorevole  del comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito  ai
sensi  dell'art.  4  della  ricordata  legge n. 125, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 1987;
  Viste  le  istanze  presentate avverso il parere del comitato sopra
citato con le quali veniva rappresentata l'esigenza  di  ampliare  la
zona  di  produzione  rispetto  a quella inizialmente proposta tenuto
conto della tradizionalita' e della realta' produttiva del  formaggio
tipico "Taleggio";
  Ritenuta  l'opportunita'  in relazione alle esigenze tecniche della
zona di produzione nonche' alla situazione tradizionale del formaggio
in  discorso  di  accogliere esclusivamente le istanze riguardanti la
provincia di Treviso;
  Considerato   che   il  formaggio  Taleggio,  gia'  riconosciuto  a
denominazione tipica ai sensi dell'art. 2 del decreto del  Presidente
della  Repubblica  30  ottobre  1955,  n. 1269, e' un prodotto le cui
caratteristiche    organolettiche    e     merceologiche     derivano
prevalentemente  dalle  condizioni ambientali e dalle consuetudini di
fabbricazione esistenti nella zona di produzione;
  Ritenuto per i suesposti motivi di accogliere la domanda presentata
degli interessati per ottenere il riconoscimento della "denominazione
di   origine"  in  luogo  della  "denominazione  tipica",  in  quanto
rispondente  alle  effettive  esigenze  della  produzione   e   della
commercializzazione del formaggio Taleggio;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  A  modifica  di  quanto  stabilito  dall'art.  2  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30   ottobre   1955,   n.   1269,   la
denominazione   del   formaggio   Taleggio   e'   riconosciuta   come
denominazione di origine e, pertanto, non e' piu' da considerare come
"tipica".