IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi; Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125; Visto il proprio decreto 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125; Visto il proprio decreto 30 ottobre 1955, n. 1269, ed in particolare l'art. 2, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione tipica del formaggio "Taleggio"; Vista la domanda presentata dagli interessati tendente ad ottenere, a termini dell'art. 3 della citata legge 10 aprile 1954, n. 125, il riconoscimento della denominazione di origine del detto "Taleggio"; Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai sensi dell'art. 4 della ricordata legge n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 1987; Viste le istanze presentate avverso il parere del comitato sopra citato con le quali veniva rappresentata l'esigenza di ampliare la zona di produzione rispetto a quella inizialmente proposta tenuto conto della tradizionalita' e della realta' produttiva del formaggio tipico "Taleggio"; Ritenuta l'opportunita' in relazione alle esigenze tecniche della zona di produzione nonche' alla situazione tradizionale del formaggio in discorso di accogliere esclusivamente le istanze riguardanti la provincia di Treviso; Considerato che il formaggio Taleggio, gia' riconosciuto a denominazione tipica ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, e' un prodotto le cui caratteristiche organolettiche e merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dalle consuetudini di fabbricazione esistenti nella zona di produzione; Ritenuto per i suesposti motivi di accogliere la domanda presentata degli interessati per ottenere il riconoscimento della "denominazione di origine" in luogo della "denominazione tipica", in quanto rispondente alle effettive esigenze della produzione e della commercializzazione del formaggio Taleggio; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1. A modifica di quanto stabilito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, la denominazione del formaggio Taleggio e' riconosciuta come denominazione di origine e, pertanto, non e' piu' da considerare come "tipica".